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la colpa non è di santoro / … …

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Ho guardato ieri la trasmissione di Santoro, per quanto avessi deciso di tenermi lontano dai commenti giornalistici, e sono rimasto indignato come per ore  non si sia riusciti nemmeno a citare i rifiuti tossici che il decreto legge prevede possano destinarsi alle discariche. Eppure  chi si dichiarava contro al decreto ha avuto tempi e modi per dimostrarlo ed in parte lo ha pure fatto, ma non ha prevalso sull’astuzia di chi urlava che  solo di immondizia domestica  si tratta. La colpa non è stata di Santoro, chè fino alla fine ha sollecitato che qualcuno dicesse ciò che lui già sapeva e che ahimè è scritto, quanto piuttosto, e questo è decisamente più grave, del modo di fare comunicazione.

Voglio dire una cosa risaputa, se non altro perchè adesso questa verità si rivolge contro la mia terra e la mia gente: l’informazione prodotta dai mass media è talmente frammentata  che come una grossa voragine divora tutto:  una cosa e il suo contrario, la realtà e la finzione, i problemi personali, quelli sociali e quelli dei personaggi dei reality, il risultato è solo confusione che conduce all’amnesia. Le affermazioni semplici e ripetute, vere o false che siano si impongono. Quando questa mattina ho chiesto  dei pareri su Annozero, mi sono meravigliato che tutti avessero visto la trasmissione e che quasi tutti si fossero convinti che il decreto bandisce i rifiuti pericolosi. L’incubo di Orwell si è materializzato, 2+2 può fare 4, oppure 3 e se fa’ comodo, anche 2. Il decreto cita dei codici e fa’ riferimento alla tabella CER, quei codici sostituiscono l’intera definizione che non è opinabile. Nell’estremo tentativo di aderire alla realtà, voglio provare a rileggermi quanto il governo ha deciso sull’immondizia.
 
Tratto dall’art. 9 — DISCARICHE – de! decreto legge n. 90 del 23.O5.2O08

Nei siti da destinare a discarica è consentito lo smaltimento dei rifiuti contraddistinti dai seguenti codici:

19.01.11 ceneri pesanti e scorie, contenenti sostanze pericolose

19.01.12- ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 11

19.01.13- ceneri leggere, contenenti sostanze pericolose

19.01.14- ceneri leggere, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 13

19.01.15- ceneri di caldaia, contenenti sostanze pericolose

19.05.01- parte di rifiuti urbani e simili non compostata

19.05.03- compost fuori specifica

19.02.05- fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, contenenti sostanze pericolose

19.02.06- fanghi prodotti da trattamenti chimico-fici, diversi da quellì di cui alla voce 19 02 05

19.12.11- altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dai trattamento meccanico dei rifiuti, contenenti sostanze pericolose (per il solo parametro idrocarburi totali)

19.12.12- altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli dì cui alla voce 19 12 11

20.03.01- rifiuti urbani non differenziati

Ai finì dello smaltimento nella discarica i rifiuti urbani oggetto dì incendi dolosi o colposi sono assimilati ai rifiuti urbani non differenziati cod. 20.03.01

Presso le discariche è autorizzato anche il pretrattamento del percolato da realizzarsi tramite impianti ivi istallati.

angelo vitale

Written by verderosa

6 Giugno 2008 a 8:24 pm

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